Attraversamento del pedone al di fuori delle strisce e responsabilità concorsuale: nessun automatismo

20 Gen Attraversamento del pedone al di fuori delle strisce e responsabilità concorsuale: nessun automatismo

Sono innumerevoli ogni anno i sinistri stradali che vedono coinvolti pedoni e, come tristemente noto, non di rado tali eventi hanno esiti tragici che, nella maggior parte dei casi, sono imputabili alla condotta di guida di automobilisti imprudenti.

Ciò non significa che non vi siano casi nei quali la responsabilità possa essere ascritta proprio al pedone il quale, come il conducente di un autoveicolo, è soggetto anch’egli alle norme del Codice della Strada.

In particolare, i pedoni sono soggetti al disposto dell’art. 190 del CdS che, al comma II, prevede che “per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”.

Quindi, allorquando un automobilista investa un pedone che sta attraversando la strada al di fuori delle strisce zebrate, sorge la necessità di stabilire se la condotta contraria al disposto di cui alla predetta norma di legge sia sufficiente ad escludere la responsabilità dell’automobilista o quanto meno a mitigarla in termini di concorsualità.

Ebbene, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24472 del 18.11.2014, ha dettato le regole auree che i Giudici debbono osservare nello stabilire le responsabilità dei soggetti coinvolti in un investimento pedonale.

In particolare la Suprema Corte ha osservato che la violazione dell’art. 190 da parte del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’automobilista ma neppure può implicare un automatico riconoscimento di una pari responsabilità in capo al pedone.

La responsabilità dell’automobilista può essere del tutto esclusa solamente allorquando risulti provato che il pedone ha attraversato all’improvviso la strada diventando egli stesso un ostacolo alla circolazione.

Si tratta di una prova affatto agevole in verità, alla luce del fatto che molto spesso i Giudici non ammettono che ai testimoni di un sinistro vengano poste domande che implichino la valutazione di un comportamento (in questo caso, del pedone); ciò in quanto, soggettivamente, la circostanza dell’attraverso improvviso potrebbe essere percepita in modo differente da chi ha assistito all’investimento pedonale e pertanto ciò che è “improvviso” per qualcuno potrebbe non esserlo per qualcun altro.

Del tutto diversa invece la valutazione che il Giudice deve compiere a fronte di un comportamento contrario all’art. 190 del Codice della Strada.

In tal caso può certamente esservi una responsabilità concorsuale del pedone, ma il Giudice dovrà spiegare nella sentenza in cosa esattamente sia consistita la colpa e quanto il comportamento contrario alle norme del Codice della Strada abbia avuto una causa efficiente sulla dinamica del sinistro.

In buona sostanza, il fatto che un pedone abbia attraversato al di fuori delle strisce sebbene esse fossero presenti, non può dare luogo a semplicistiche attribuzioni di responsabilità al 50%, in quanto il Giudice dovrà invece espressamente graduare le reciproche colpe mediante un raffronto dell’apporto causale delle condotte.

Va eventualmente ripartita la responsabilità in base ai criteri dettati dall’articolo 1227 comma 1 del codice civile e cioè – precisa la Suprema Corte – “dapprima spiegando adeguatamente quale delle colpe concorrenti debba intendersi più grave, e quali conseguenze delle rispettive condotte imprudenti debbano ritenersi maggiori; e quindi ripartendo la colpa in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

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