Azione di riduzione per la lesione della quota di legittima e Azione di simulazione.

09 Lug Azione di riduzione per la lesione della quota di legittima e Azione di simulazione.

Legittimari, indicati dettagliatamente dall’art. 536 c.c., sono coloro ai quali la legge riserva pro quota la parte indisponibile del patrimonio del de cuius, ovvero la cosiddetta quota di legittima.

Trattandosi di parte indisponibile, la quota di legittima non può in alcun modo essere sottratta al godimento dei legittimari ecco perché, in caso di lesione, l’ordinamento consente la sua tutela attraverso l’esperimento dell’azione di riduzione.

L’azione di riduzione, nel caso in cui ad esperirla sia il legittimario pretermesso, ovvero colui il quale è stato escluso dall’intera successione con un testamento a beneficio di altri soggetti, è volta ad ottenere la qualità di erede; mentre nel caso in cui sia intrapresa dal legittimario leso, questa ha il fine di reintegrare l’erede leso della quota di legittima ad esso sottratta.

All’esito del procedimento così incardinato avremmo dunque una sentenza, che in caso di accoglimento della spiegata domanda, non disporrà il trasferimento del bene dal patrimonio del beneficiario a quello del de cuius, ma cristallizzerà un’obbligazione di restituzione da parte del soccombente in favore dell’erede inizialmente leso, cosicchè il beneficiario ne risponderà con tutto il suo patrimonio.

L’azione di simulazione, invece consiste in un ulteriore strumento di difesa dei legittimari, esperibile avverso le donazioni dissimulate, a mezzo delle quali il de cuius ha sottratto all’asse ereditario beni con negozi solo apparentemente onerosi.

Il suo fine è quello di ottenere l’inefficacia relativa del negozio simulato e la contestuale emersione del sottostante negozio dissimulato avverso il quale il legittimario potrà agire con azioni o di nullità o di riduzione, sempre al fine di veder tutelata la quota di legittima.

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