La stepchild adoption e l’interpretazione estensiva dell’art. 44 comma 1 lettera d) della L.184/1983.
Letteralmente significa: “adozione del figliastro” e consiste nella possibilità per il genitore non biologico di adottare il figlio del partner. È richiesto il consenso del bambino se di età superiore ai 14 anni o diversamente, se di età ricompresa tra i 12 e 14, comunque deve esporre la sua opinione, la quale verrà accuratamente valutata dal Tribunale dei Minorenni, organo questo che andrà poi eventualmente a disporre l’adozione.
23 Agosto, 2020
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