
07 Gen Branch o partecipata? Un’analisi giuridica (2/3)
D’altro canto, c’è da evidenziare, tra gli aspetti negativi dell’operare attraverso una stabile organizzazione, la possibilità che si manifesti una doppia imposizione a causa delle diverse regole di determinazione del reddito nonché la necessità, come sopra evidenziato, di duplicare gli obblighi contabili e fiscali derivanti dall’applicazione, da un lato, delle regole e delle procedure contabili (oltre che della lingua, beninteso) del Paese estero in cui la stabile organizzazione opera e di quelle italiane dall’altro.
Un ulteriore aspetto di assoluto rilievo è dato dalla eventuale cessione a terzi delle attività d’impresa esercitate all’estero per il tramite della stabile organizzazione. In tal caso, infatti, non essendo essa dotata di autonomia giuridica e patrimoniale, l’eventuale cessione sarebbe integralmente assoggettabile a tassazione in capo alla società madre italiana come differenza tra i valori fiscalmente ammessi in bilancio (rimanenze di magazzino, eventuali immobilizzazioni materiali ed immateriali attribuibili alla stabile organizzazione) ed il prezzo di cessione.
Qualora, invece, si decidesse di operare all’estero attraverso una società partecipata, si evidenzia come essa sia dotata di piena autonomia giuridica e fiscale, per cui il reddito da essa prodotto viene assoggettato a tassazione esclusivamente nel Paese estero di residenza.
Ad eccezione del caso in cui la società sia residente o domiciliata in un Paese a fiscalità privilegiata, il dividendo eventualmente distribuito dalla partecipata estera alla società italiana partecipante è imponibile nel limite del 5% del suo importo, con aliquota Ires del 27,5%. I dividendi non rientrano nella base imponibile ai fini Irap. Ciò si traduce, a tutti gli effetti, in un’imposizione pari all’1,375% (27,5%*5%).
Anche la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione è soggetta ad imposizione, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 87 del Tuir3, nei limiti del 5%, generando una tassazione effettiva dell’1,375%.
Come indicato in precedenza, le regole sopra illustrate non si applicano nel caso in cui la società partecipata sia residente o domiciliate in un paese cosiddetto “black listed”, come è il caso specifico degli Emirati Arabi Uniti. In tal caso, infatti, le regole contenute negli articoli 167 e 168 del Tuir (rispettivamente, disposizioni in materia di imprese estere controllate e disposizioni in materia di imprese estere collegate) prevedono la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle controllate ivi residenti, indipendentemente dalla effettiva distribuzione degli utili. Naturalmente, al momento della effettiva distribuzione, essi non saranno di nuovo assoggettati a tassazione.
Per evitare che i profitti siano direttamente attribuiti alla società partecipante, in ossequio al principio cosiddetto della trasparenza fiscale, è necessario che venga accolta apposita istanza di interpello disapplicativo atto a dimostrare che “la società o altro ente non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento”.
È quindi necessario, come anche confermato dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, che la società sia effettivamente “radicata” nel tessuto economico del Paese in cui opera.
In alternativa alla dimostrazione della effettiva attività svolta in loco, è possibile, per il contribuente, dimostrare che dalla localizzazione della partecipata non consegue la localizzazione dei redditi in un Paese a fiscalità privilegiata. Ciò, naturalmente, rileva solo nei casi in cui la partecipata sia residente in paesi diversi da quelli “black listed”.
Ma ciò non è sufficiente. Infatti, non è possibile fare ricorso all’esimente di cui al comma 1 dell’articolo 167 qualora la società partecipata consegua più del 50% dei propri redditi “dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”.
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