
12 Gen Branch o partecipata? Un’analisi giuridica (3/3)
Alle norme di cui ai paragrafi precedenti, si applica la disciplina specifica sui prezzi di trasferimento (transfer pricing – articolo 110, comma 7 del Tuir) in base alla quale il prezzo a cui sono scambiati beni e servizi tra imprese controllate e controllanti deve essere valutato in base al valore normale, in altre parole in base la prezzo che sarebbe stato applicato tra imprese terze ed indipendenti tra loro.
Questo espetto assume particolare rilievo in quanto si tratta di un aspetto a cui gli organi di accertamento e controllo attribuiscono un rilievo sempre maggiore. La disciplina è particolarmente complessa e richiede, nella maggior parte dei casi uno studio approfondito dei beni e servizi scambiati, dei mercati di riferimento, degli eventuali competitor presenti sul mercato e di altri fattori specifici per settore merceologico.
Di norma, per le imprese che operano in diversi mercati attraverso proprie partecipate, è prevista la predisposizione di un master file e di una Documentazione Nazionale per ciascuna singola partecipata. Da quanto sopra emerge che la scelta tra operare in un determinato Paese attraverso una branch o una partecipata dipende da vari fattori.
Tuttavia è possibile affermare che la scelta più consona sia quella di operare attraverso una società partecipata, circostanza che consente di poter differire (tax deferral) l’imposizione in Italia degli utili prodotti al momento della loro effettiva distribuzione e beneficiando di una tassazione limitata (1,375%).
Tuttavia, nel caso in cui l’attività debba essere svolta in un Paese a fiscalità privilegiata, come è certamente il caso degli Emirati Arabi Uniti, è necessario che si possa, attraverso apposita istanza di interpello, dimostrare di poter beneficiare di una delle esimenti previste dal più volte citato articolo 167 Tuir. Per completezza, si evidenzia, infine, che l’eventuale dividendo distribuito dalla società residente in Dubai alla propria partecipante italiana è soggetto, in base a quanto disposto dall’articolo 10 del trattato contro le Doppie Imposizioni concluso tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, ad una ritenuta alla fonte pari al
– 5% nel caso in cui la partecipazione detenuta dalla società sia almeno pari al 25%
del capitale della società che paga i dividendi, ovvero
– 15% negli altri casi.
Non è prevista alcuna ritenuta o prelievo fiscale sugli interessi eventualmente corrisposti da una società partecipata ad una società partecipante (e viceversa) ad eccezione del caso in cui l’importo degli interessi non sia stato determinato secondo i canoni che sarebbero stati applicati in mancanza di relazioni partecipative tra creditore e debitore.
Ci preme ribadire che la materia de qua, con particolare riferimento alla possibilità di ottenere risposta affermativa all’istanza di interpello disapplicativo ed alla disciplina dei prezzi di trasferimento, è particolarmente delicata e complessa, richiedendo un esame specifico caso per caso. Siamo in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.
In particolare, siamo in grado di predisporre appositi studi di transfer pricing, al fine di determinare il corretto prezzo di trasferimento tra società partecipante e partecipata.
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