14 Giu Brevetto contraffatto e liquidazione del danno

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 30 del 2005, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale.

Il criterio della “royalty virtuale” segna il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto con l’obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.

Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 5666 del 2 marzo 2021, che ha affrontato il tema dei criteri da utilizzare ai fini della liquidazione equitativa del danno nel caso della violazione di un diritto di privativa industriale. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di gravame alla luce di quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 30 del 2005 secondo cui si deve tenere conto degli utili del contraffattore nella liquidazione del danno.

Il criterio della royalty virtuale rappresenta infatti una misura minimale e residuale. A ciò si aggiunge che, in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore.

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