![Buche stradali](https://www.studiomartelli.it/wp-content/uploads/2014/04/buche-in-strada.jpg)
01 Apr Buche in strada. Paga il Comune.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 24793/13, ha riaffermato il cosiddetto obbligo di custodia, rilevando come il gestore di una strada ha sempre l’obbligo di tenerla in condizioni di sicurezza e non può più liberarsene semplicemente affermando che l’estensione della propria rete stradale è talmente estesa da non consentirne una sorveglianza puntuale e continua.
La Consulta, in particolare, ha adottato una interpretazione più restrittiva del precedente orientamento, sulla scia della sentenza 156/1999, per mezzo della quale si riteneva che l’estensione della rete bastasse di per sé a configurare il caso fortuito.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come il danneggiato deve dimostrare di aver percorso la strada «con la dovuta attenzione» e, se si tratta di un pedone, con le scarpe adatte.
La Cassazione, dunque, ha rinviato il caso in appello, dove si dovrà considerare che il Comune ha una sua responsabilità e la si dovrà comparare a quella che eventualmente emerge dalla distrazione del danneggiato e al fatto che potesse indossare scarpe che hanno amplificato il danno.
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