24 Apr CADUTA DEL PEDONE IN STRADA: LA MANCANZA DI ATTENZIONE PUO’ COSTITUIRE UN LIMITE ALLA RESPONSABILITA’ PER LE COSE IN CUSTODIA DELLA P.A.
Con l’ordinanza della Cassazione Civile n. 9315 del 3 aprile 2019, la giurisprudenza torna ad occuparsi della questione relativa alla responsabilità per le cose in custodia della P.A. in occasione della caduta di un pedone per avvallamento del manto stradale.
Nella vicenda specifica, il soggetto leso era un pedone caduto a causa di un tombino ed un profondo avvallamento della strada.
In tali circostanze, è stata censurato il gravame del danneggiato fondato sulla corretta applicazione dell’obbligo di custodia, in quanto la condotta del pedone che entra in interazione con la cosa-danneggiante, deve essere valutata diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso.
Per meglio dire, l’accertamento del giudice deve essere orientato anche al dovere generale di ragionevole cautela, sotteso al più ampio principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più il possibile danno è prevedibile o superabile attraverso l’adozione di cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nella sequenza causale del danno.
Tale meccanismo di causalità può giungere sino all’interruzione del nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, sempre da raccordare con l’uso dell’ordinaria diligenza.
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