06 Lug Cambiamenti in vista per i Giudici Onorari
Il Senato ha approvato il disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla riforma della giustizia (ddl n. 1738) concernente la magistratura onoraria e le disposizioni sui Giudici di pace.
Successivamente, si segnala la Legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace“, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99.
La delega dovrà essere attuata entro un anno e prevede il riassetto complessivo dell’ordinamento dei magistrati onorari ed un ampliamento significativo delle competenze civili e penali.
Il magistrato onorario, nell’ordinamento giudiziario italiano, è un magistrato che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero. Si contrappone al “magistrato togato”.
L’aggettivo “onorario” sta a indicare che il soggetto svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un lasso di tempo determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un’indennità per l’attività svolta.
La figura del magistrato onorario – già prevista dal regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 – è stata creata per supportare l’attività dei magistrati togati, differenziandosi da quest’ultima per l’accesso, per il trattamento previdenziale/retributivo e per la temporaneità dell’incarico.
Di seguito le principali novità previste dalla riforma:
- si avrà un’unica figura di Giudice onorario di pace eliminando la distinzione tra giudice di pace e magistrati onorari;
- la durata dell’incarico di magistrato onorario, ex art. 106 Cost., è stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta;
- il limite di età per l’incarico di magistrato onorario è fissato in 65 anni;
- sul piano civile, competenza esclusiva per le cause condominiali, per quelle vertenti sui diritti reali e di comunione e l’assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e in possesso di terzi, sotto le direttive però di un giudice togato designato dal Tribunale;
- estensione della competenza per valore fino a 30.000 euro (dai 5.000 euro attuali) e per i sinistri stradali fino a 50.000 euro (oggi è 30.000);
- la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (oggi il limite è di 1.100 euro);
Infine, sul piano della competenza penale, saranno attribuite al Giudice di pace nuove fattispecie di reato: la minaccia (art. 612, commi 1 e 2 c.p., salvo che sussistano altre circostanze aggravanti), il furto perseguibile a querela (art. 626 c.p.), il rifiuto di prestare le proprie generalità (art. 651 c.p.), l’abbandono di animali (art. 727 c.p.), le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ed i fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari (art. 6 legge n. 283/1962).
Sorry, the comment form is closed at this time.