01 Nov Caso fortuito – Danni causati da nubifragio.
Si intende per caso fortuito l’evento naturale, o ad esso assimilato, imprevedibile e inevitabile, che si manifesta indipendentemente dalla volontà umana e dall’agire di una persona, rendendo impossibile l’adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità. Qualcosa di non voluto, di inaspettato, di non programmabile, né prevedibile, che comporta l’esclusione della colpevolezza sia per quanto riguarda la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale.
A tal proposito, una sentenza del Tribunale di Brindisi ha stabilito che “l’esimente del caso fortuito consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell’evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso”.
Relativamente, invece, ai danni subiti per effetto della caduta di un albero per effetto di un nubifragio, la Suprema Corte, con la sentenza n. 27527/2021 dell’11.10.2021 ha statuito che nessun risarcimento nel caso in cui un automobilista urti contro un grosso albero caduto come conseguenza di un nubifragio.
Per la Suprema Corte bisogna innanzitutto accertare se il Comune, proprietario del bene che ha causato il danno, ha effettuato “quell’ulteriore attività diretta ad eliminare gli elementi pericolosi non prevedibili, ma che si erano comunque verificati” e se in questa vicenda può parlarsi di “evento caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità”.
Statuiscono, inoltre, i giudici di legittimità che “va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui egli non abbia avuto tempo sufficiente per intervenire ed eliminare l’imprevisto-imprevedibile, definibile caso fortuito”.
In altre parole, la Cassazione ricorda che il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, che, invece, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile, il che rende l’evento inevitabile.
I Giudici concludono che è da escludere la responsabilità del Comune, vista “la ricorrenza del caso fortuito costituito dall’alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile della res custodita”. Il nubifragio e la contemporanea caduta dell’albero – conclude la sentenza – non sono eventi prevedibili e, quindi, il Comune non può evitare gli eventuali danni o segnalare l’imminente pericolo di qualcosa di eccezionale. Il che porta ad una conseguenza altrettanto inevitabile: nessun risarcimento è dovuto dall’ente locale in tali circostanze.
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