
01 Apr La Cassazione conferma: sì al danno da perdita della vita
La Suprema Corte, ancora una volta, è tornata sulla questione della risarcibilità del danno non patrimoniale in tutte le sue sfaccettature riconoscendo, con la recente sentenza n. 1361 del 23.01.2014, come categoria ontologica a sé stante, il danno da perdita della vita subito dalla vittima iure proprio.
In particolare, la Cassazione ha rilevato come categoria di danno non patrimoniale risarcibile ex se il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile: tale danno, che è altro e diverso dal danno alla salute, in ragione del diverso bene tutelato, deve ritenersi di per sé risarcibile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita, e in relazione ad esso sono del tutto irrilevanti sia il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo all’evento morte sia il criterio della intensità della sofferenza della vittima per avere la percezione dell’imminente sopraggiungere della morte.
In definitiva, conclude la Corte, la vittima acquisisce il diritto al risarcimento per la perdita della vita subito, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea, in deroga al principio dell’irrisarcibilità del danno evento: tale diritto, avendo poi natura compensativa, è trasmissibile iure hereditatis.
Peraltro, non essendo il danno da perdita della vita della vittima previsto dalle Tabelle di Milano, è compito del giudice di merito individuarne i criteri di valutazione ai fini della relativa liquidazione, con la precisazione che egli dovrà tener conto dell’età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futur
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