La Corte di Cassazione, considerati i precedenti contrasti insorti sul tema, esplicita in modo chiaro ed esemplificativo il concetto di circolazione stradale e di conseguente copertura assicurativa, affermando che:
“
Qualunque movimento del veicolo rientra nella copertura assicurativa; è indifferente l'uso che se ne faccia e non rileva la distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento di una sua parte, né la distinzione tra veicoli monofunzionali e polifunzionali, tanto meno che il movimento non sia orizzontale.”.