02 Mar Responsabilità da cose in custodia dell’Ente locale

Con l’ordinanza del 13.02.2019 n. 4161, la Corte di Cassazione ritorna ad esprimersi sulla condotta dell’Ente custode della strada ai fini dell’accertamento della responsabilità per un sinistro stradale.

Nella vicenda specifica, il sinistro stradale avveniva all’altezza di un incrocio fra due vie e, in una delle quali, non veniva ripristinata la segnaletica prima esistente di dare precedenza.

In tali circostanze, è stata censurata la condotta dei conducenti, poiché, la semplice mancanza del cartello di prescrizione di precedenza non costituiva causa dirimente ai fini del nesso causale, stante, altresì, l’obbligo di osservare le regole generali del codice della strada.

Difatti, la responsabilità da cose in custodia dell’Ente locale – ex art. 2051 c.c. – non può ex se assurgere a condotta intrinsecamente e genericamente causativa di qualsiasi danno si verifichi. Anzi, è sempre necessario accertare il nesso causale fra l’azione o l’omissione dovuta in ragione della custodia e l’evento occorso.

Solo quando la condotta ha un ruolo efficace e diretto può ritenersi parte della sequenza causale; non anche quando essa è circostanza neutra o passiva o occasionale.

La Cassazione, quindi, con il provvedimento in questione, richiama taluni principi statuendo, in particolare, che: “nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica, non può a quest’ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il sol fatto che l’incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell’incidente, mentre la serie causale determinativa dell’evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell’ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall’utente della strada con l’uso della normale diligenza e non rimediabile con l’osservanza delle regole del codice della strada”.

 

 

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