06 Mar Circolazione stradale dello scuolabus – responsabilità del conducente

Con l’ordinanza del 18.01.2019 n. 1106, la Corte di Cassazione ritorna ad esprimersi sulla condotta del conducente di scuolabus nella causazione di un sinistro stradale.

Nella vicenda specifica, il passeggero (un bambino alunno della scuola), una volta sceso dal mezzo, veniva recuperato in braccio dalla madre sulla destra del mezzo scolastico; successivamente riposto a terra, inciampava, rovinando sulla strada e venendo travolto dalle ruote posteriori dello scuolabus che nel frangente si trovava a ripartire.

In tali circostanze, è stata censurata la condotta del conducente, poiché non è stato ritenuto sufficiente il mero ragionevole affidamento sul fatto che ormai il piccolo si trovasse sotto il controllo della madre.

Egli, invece, per essere esente da responsabilità, avrebbe dovuto altresì accertarsi che tutti i passeggeri venissero portati a debita distanza di sicurezza dal mezzo e che, comunque, non si trovassero in posizioni di interferenza con le manovre da effettuare.

La ragione di tale distribuzione causale risiede nella valutazione della complessiva condotta del conducente, in specie, nell’osservanza del combinato disposto normativo di cui agli artt. 140 co. 1 e 191 co. 3 del codice della strada.

Per un verso, quindi, l’art. 140 cds impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale; per altro, tuttavia, secondo l’art. 191 cds, incombe sul conducente l’obbligo di prevenire situazioni di pericolo per i pedoni, derivanti da comportamenti scorretti di bambini o anziani, quando sia ragionevole prevederli in base alle circostanze di fatto.

Pertanto, l’instrinseca pericolosità dell’attività svolta nella fattispecie concreta comporta la necessità di una valutazione più appronfondita della condotta del conducente dello scuolabus.

La Cassazione, quindi, con il provvedimento in questione, richiama taluni principi statuendo, in particolare, che: il conducente di uno scuolabus, dopo aver fatto discendere i passeggeri dal mezzo, deve accertarsi che  questi si siano portati a debita distanza e che non si trovino in condizioni da intralciare le manovre di ripartenza.

 

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