17 Mag Claims Made Mista: vessatoria? Le Sezioni Unite dicono “no”
Con la recente sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate in merito alla vessatorietà della cd. clausola claims made mista o impura.
In particolare, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha pronunciato il principio secondo cui la clausola di polizza che condiziona l’operatività della garanzia assicurativa alla circostanza che sia il sinistro che la richiesta risarcitoria intervengano entro e non oltre il periodo di validità della polizza o comunque entro determinati periodi di tempo, tassativamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura), non è vessatoria.
La clausola claims made mista, così come esposto dalle Sezioni Unite, è diretta a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall’epoca in cui si è verificata la condotta lesiva.
Detta clausola è da considerarsi una libera pattuizione tra privati che non compromette le regole concorrenziali o i diritti di una parte del contratto.
Tuttavia la Suprema Corte è stata chiara nel precisare che detta clausola sarà nulla in caso di rapporti squilibrati tra compagnie e consumatori, ovvero quando determina un significativo squilibrio a carico del consumatore fra i diritti e gli obblighi che scaturiscono dalla polizza con l’Istituto assicuratore.
Detta valutazione, rimessa al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.
Le Sezione Unite, in un passaggio conclusivo della sentenza, si sono soffermati sulla compatibilità della clausola claims made con l’introduzione dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per l’esercizio dell’attività professionale.
In particolare, espone la Suprema Corte, che detta clausola spostando il rischio dal danno alla denuncia, comprometterebbe – in caso di ritardi da parte del professionista – i rapporti tra il professionista ed il cliente, nonostante l’obbligo di assicurazione sia stato introdotto proprio a tutela del terzo.
Ecco allora l’invito rivolto ai consigli nazionali dei professionisti chiamati a stipulare le convenzioni con gli istituti assicuratori, di tenere sempre presente dette considerazioni.
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