14 Apr Comune responsabile al 50% anche se il pedone cade in una buca in pieno giorno.
È quanto affermato dalla Suprema Corte con recentissima ordinanza del 11/02/2020 n. 3163.
La pronuncia scaturisce dal ricorso con il quale Roma Capitale impugnava la sentenza n. 1866/2018 della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza emessa Tribunale di Roma, aveva dichiarato la corresponsabilità del Comune nella misura del 50% con riferimento all’evento dannoso occorso.
Il Comune con il ricorso de quo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, disattendendo la valutazione operata dal primo giudice ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato la sua corresponsabilità nel sinistro, mentre avrebbe dovuto confermare l’esclusiva attribuibilità dello stesso al pedone, tenuto conto che il sinistro si era verificato alle ore 10 del giorno 7 giugno, in condizioni di piena luminosità diurna, in giornata caratterizzata da tempo sereno (e, dunque, da mancanza di condizioni atmosferiche avverse), in un tratto di strada ampio e visibile nella sua interezza (oltre che ben conosciuto dall’interessato a motivo della sua assidua frequentazione) ed il manto stradale era regolare.
Elementi questi ritenuti dall’amministrazione ricorrente univocamente idonei a provare che l’infortunio si sarebbe verificato per esclusiva disattenzione del pedone e, pertanto, a causa di un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell’amministrazione capitolina.
La Corte territoriale, diversamente, nella impugnata sentenza – dopo aver dato atto che i due testi escussi avevano dichiarato che la “buca” (qualificata come “voragine” nell’atto di citazione) non era chiaramente visibile anche per l’incidenza dei raggi solari, che infastidivano la visuale, nonostante fossero le ore 10 del mattino – aveva ritenuto, da un lato, che la caduta del pedone fosse stata causata anche dalle condizioni in cui si trovava il marciapiede di via Tacito nel frangente, e, dall’altro, che il pedone, procedendo con maggiore cautela, avrebbe potuto evitare o contenere il danno, tenuto conto delle caratteristiche della buca e delle modalità di tempo e di luogo del sinistro.
Concludendo, all’esito di un corretto percorso argomentativo condiviso dalla Suprema Corte nella pronuncia de quo, per la responsabilità concorsuale delle parti nel verificarsi del sinistro.
D’altronde la giurisprudenza ha più volte ribadito come gravi sul Comune, quale custode della res di sua proprietà (marciapiede facente parte del patrimonio comunale), l’obbligo di vigilanza e controllo sulla regolarità delle condizioni delle aree anche pedonali proprio allo scopo di scongiurare le situazioni di pericolo e di garantire l’incolumità degli utenti potendo ritenersi esclusa la sua responsabilità solo in presenza del caso fortuito che, tuttavia, viene a configurarsi in presenza di situazioni provocate dagli stessi utenti ovvero di una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
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