31 Gen Concorso di colpa del pedone che attraversa fuori dalle strisce
Con l’ordinanza del 28.01.2019 n. 2241, la Corte di Cassazione ritorna ad esprimersi sulla condotta del pedone investito ai fini della valutazione delle concause dell’evento.
Nella vicenda specifica, il pedone investito è stato ritenuto responsabile della causazione del sinistro nella misura del 60% rispetto al 40% in capo al conducente del veicolo coinvolto.
La ragione di tale distribuzione causale risiede nella valutazione della complessiva condotta del pedone, in specie, nella violazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 190 e 191 del codice della strada – ossia per mancato attraversamento sulle strisce pedonali.
Tale circostanza, difatti, unitamente al complesso degli elementi caratterizzanti la fattispecie, è stata ritenuta dirimente ai fini dell’attribuzione della prevalente colpa al pedone, posto che, in quel caso, grava l’obbligo di dare precedenza ai veicoli.
La Cassazione, quindi, con il provvedimento in questione, richiama taluni principi in materia di concorsualità, statuendo, in particolare, che: ferma restando la iniziale e totale presunzione di colpa del conducente, i giudici di merito dovranno accertare di volta in volta l’effettiva e concreta condotta del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta del conducente del veicolo, in ragione degli elementi di colpa a carico del pedone.
Sorry, the comment form is closed at this time.