10 Nov Danno da fermo tecnico: per ottenere il risarcimento va dimostrato
Al fine di essere liquidati del danno da fermo tecnico, non basta asserire la mera indisponibilità del mezzo come conseguenza del sinistro che ha cagionato danni al medesimo, bensì, secondo la Corte di Cassazione, qè necessario comprovare specificamente di aver sostenuto delle spese per procurarsi un mezzo sostitutivo, oppure che la mancanza di impiego del veicolo ha determinato una perdita economica, avendo il danneggiato dovuto rinunciare agli introiti che avrebbe potuto conseguire impiegando il veicolo.
Lo ha affermato la VI-3 Sezione civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5447.
La Suprema Corte rammenta che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 23431/2014).
Quanto al danno da fermo tecnico, non basta la mera indisponibilità del mezzo in conseguenza dei danni riportati a far ottenere il risarcimento. Serve una prova più specifica.
Nel dettaglio, ribadiscono gli Ermellini richiamando un precedente risolutivo (Cass. 20620/2015), il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”.
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