
16 Set “Danno da morte”, risarcibilità iure successionis: orientamento dei Tribunali in merito alla sentenza della Cassazione n. 1361 del 2014.
Con la sentenza n. 1361/2014 (est. Scarano), la Corte di Cassazione ha riconosciuto per la prima volta, esplicitamente, il diritto al risarcimento del “danno alla vita” in quanto tale ovvero del danno da morte propria della vittima trasmissibile perciò (iure hereditatis) agli eredi, quali essi siano, ai quali conseguentemente dovrà essere corrisposto l’equivalente.
Ad oggi, l’orientamento prevalente, era quello che negava la risarcibilità iure successionis del c.d. danno tanatologico, a meno che tra l’evento e il decesso non fosse trascorso un apprezzabile lasso di tempo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate ad esprimersi sulle indicazioni emerse dalla sentenza della III sezione Civile, allo stato non sembra opportuno accedere ad ipotesi transattive, tenuto altresì conto del fatto che neppure è chiaro il criterio in base al quale il danno tanatologico dovrebbe essere quantificato.
A titolo semplificativo, si consideri che pochi mesi prima della sentenza del gennaio 2014 il Tribunale di Campobasso affermava categoricamente che “Questo giudice, aderendo all’orientamento giurisprudenziale volto a negare ingresso a tale voce di danno nell’area delle lesioni risarcibili, ritiene che la lesione dell’integrità fisica con esito letale non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute e perciò solo risarcibile, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi”.
E la medesima impostazione si riscontrava presso i tribunali di Isernia, Bari, Lecce, Brinidisi, Taranto, L’Aquila, Chieti, Pescara, Ancona.
Per registrare un diverso orientamento, non solo sarà necessario attendere la pronuncia delle Sezioni Unite, ma verificare altresì se, in caso di conferma della sentenza della sezione III, vi sarà una immediata uniformazione dei giudici di merito.
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