26 Set Decesso del danneggiato nel corso del giudizio risarcitorio

Con la sentenza n. 13920 del 7 luglio 2016, la Corte di Cassazione, sez. III civile, ha confermato il principio per cui:

Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva”.

Con la pronuncia del luglio 2016, quindi, la Suprema Corte ha inteso rafforzare le precedenti pronunce sul tema (Cass. 9/08/2001, n. 10980; Cass. 24/10/2007, n. 22338; Cass. 14/11/2011, n. 23739; Cass. 30/06/2015, n. 13331), precisando che il giudice del merito, per tenere debito conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, deve adottare il criterio della proporzione.

Tale criterio, in particolare, ormai consolidato, prevede che “il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte”.

In altri termini, è stato ancora una volta confermato che la liquidazione, agli eredi, del danno biologico del danneggiato deceduto nel corso del giudizio, deve essere effettuata considerando la durata effettiva della vita del de cuius,  a nulla rilevando, quindi, il calcolo probabilistico relativo alla vita futura che, invece, viene effettuato nel caso di liquidazione del danno a un soggetto vivente.

Del resto, se il leso muore prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota e non costituisce più, pertanto, un dato presunto sulla scorta della mortalità media della popolazione, bensì un elemento reale.

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