Decreto Legge del 20.01.2012: innovazioni per assicurazioni RCA

10 Feb Decreto Legge del 20.01.2012: innovazioni per assicurazioni RCA

Si prevedono numerose novità in campo assicurativo grazie al Decreto Legge  del 20/01/2012 in corso di approvazione, analizziamo brevemente le principali.

Innanzitutto il forfait per l’indennizzo diretto parametrato a criteri d’efficienza e all’individuazione delle frodi.

Il sistema precedente in tema di risarcimenti viene infatti sostituito integralmente prevedendo i rimborsi in base a differenti criteri. L’intenzione è quella di promuovere la produttività delle società nonché la lotta alle frodi assicurative.

Così facendo si incentivano le compagnie assicurative a implementare la produttività e a sviluppare e migliorare l’attività anti-frode.

I valori delle compensazioni tra le imprese assicuratrici saranno indicati ogni anno in base a questi due criteri:

  1. l’efficienza produttiva delle compagnie;
  2. la riduzione dei rimborsi dovuta all’individuazione di frodi.

Un’altra novità del Decreto riguarda i nuovi obblighi in materia anti frode. Infatti, per le compagnie assicurative, è stato introdotto l’obbligo annuale di trasmettere all’Isvap una relazione dettagliata contenente:

  1. il numero dei sinistri per i quali sono stati espletati accertamenti in merito alla loro genuinità;
  2. il numero delle denunce/querele presentate all’Autorità Giudiziaria;
  3. l’esito dei procedimenti penali così incardinati;
  4. le innovazioni organizzative introdotte all’interno della propria struttura aziendale al fine di incentivare il contrasto alle frodi.

Nell’ottica di incentivare l’attività di repressione delle frodi è stato in gran parte modificato poi il procedimento di risarcimento del danno di cui all’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, laddove siano in corso delle indagini dell’ufficio anti frode.

Per i periti tecnico-assicurativi che accerteranno e stimeranno danni risultati falsi e/o insussistenti è stata introdotta la specifica sanzione disciplinare della radiazione dall’albo oltre alla previsione di un onere risarcitorio per il danno subito.

La medesima sanzione disciplinare sarà prevista per i periti medici che si renderanno responsabili di attestare intenzionalmente false lesioni a carico dei danneggiati (la precedente normativa di cui all’art. 10 bis della L. n. 122 del 2010 prevedeva conseguenze sanzionatorie solo di natura risarcitoria ed in caso di attestazioni relative alle microlesioni permanenti).

Al fine di arginare il fenomeno della diffusione di contrassegni assicurativi falsificati è stata poi prevista la “dematerializzazione dei contrassegni” da esporre sull’auto, che diventeranno telematici. Il documento cartaceo sarà sostituito da un chip elettronico che consentirà il controllo della regolare copertura assicurativa anche a distanza (dai rilevatori

posti sulle autostrade, dalla strumentazione autovelox, dai sistemi di controllo all’ingresso delle ZTL etc.) e la relativa contestazione della violazione di cui all’art. 80 CdS sarà rilevabile senza l’obbligo della contestazione immediata.

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