Diritti d’autore: i clienti del dentista non possono considerarsi un pubblico

16 Mar Diritti d’autore: i clienti del dentista non possono considerarsi un pubblico

Ieri sono state pubblicate dalla Corte di Giustizia Europea due differenti sentenze inerenti il tema dei diritti d’autore.  Entrambi i casi, avvenuti in Irlanda e in Italia, prendevano in esame la questione del pagamento dei diritti d’autore per la diffusione di musica in ambito pubblico, più precisamente all’interno della hall di un hotel e nella sala d’aspetto di un dentista. Le sentenze sono state emesse tenendo in considerazione due principali fattori:

1. la quantità di utenti (considerabili o meno un pubblico);

2. lo scopo della diffusione dei brani musicali.

Nel caso dello studio dentistico, i giudici hanno deciso che, dal momento che «i clienti si recano presso uno studio dentistico allo scopo di ricevere delle cure, ed è solo in maniera fortuita e indipendentemente dai loro desideri che beneficiano di un accesso a determinati contenuti musicali», lo studio stesso non ha obbligo di pagare i diritti d’autore.

Al contrario «i clienti di uno stabilimento alberghiero sono in numero assai rilevante, tale da poter essere considerato come un pubblico»;  per giunta la diffusione musicale in un hotel è a scopo di lucro, dato che «costituisce una prestazione supplementare che influisce sulla categoria dello stabilimento e dunque sul prezzo delle camere», inoltre serve ad  «attirare un numero ulteriore di clienti interessati a tale servizio supplementare».

Dunque ciò che distingue l’approccio nei confronti delle due posizioni è la differente tipologia di servizio offerto: nel primo caso si tratta di una prestazione sanitaria che, per il suo carattere di intervento medico, non è considerabile un’attività di intrattenimento. Nel caso dell’albergo, invece, la diffusione di musica può essere assimilata ad una strategia di marketing capace di incidere in maniera significativa sulle aspettative di clienti che scelgono in piena libertà di soggiornarvi.

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