08 Mar Diritto d’autore e YouTube
Se qualcuno carica illegalmente un film su una piattaforma online, come YouTube, il titolare del diritto d’autore può chiedere a YouTube solo l’indirizzo postale di chi ha fatto il caricamento. Non l’indirizzo email o IP, né tantomeno il numero telefonico. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul diritto d’autore e sull’interpretazione della direttiva n. 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, interpretando in questo senso la nozione di “indirizzo” presente nella normativa.
Nella sentenza Constantin Film Verleih, la Corte ha dichiarato che, nell’ambito del caricamento di un film su una piattaforma di video online senza il consenso del titolare dei diritti d’autore, la direttiva n. 2004/48 non obbliga le autorità giudiziarie a ordinare al gestore della piattaforma di video di fornire l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo IP o il numero di telefono dell’utente che ha caricato il film controverso. La direttiva, la quale prevede che sia fornito l’indirizzo delle persone che hanno violato un diritto di proprietà intellettuale, si riferisce unicamente all’indirizzo postale. Il caso scaturisce dal caricamento, nel 2013 e nel 2014, dei film “Parker” e “Scary Movie 5” sulla piattaforma di video YouTube senza il consenso della Constantin Film Verleih, titolare dei diritti di sfruttamento esclusivi su tali opere in Germania. La Constantin Film Verleih intimava a YouTube e Google – società madre della prima – di fornirle un insieme di informazioni relative a ciascuno degli utenti che aveva proceduto al caricamento. Tuttavia, Google e YouTube si rifiutavano di fornire l’email, i numeri di telefono e gli indirizzi IP degli utenti coinvolti.
La controversia scaturisce dalla seguente questione: queste informazioni rientrano o meno nella nozione di indirizzo ai sensi della direttiva n. 2004/48? Tale direttiva prevede che le autorità giudiziarie possano ordinare che siano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale. Tra queste informazioni rientra segnatamente l’indirizzo dei produttori, distributori e fornitori delle merci o dei servizi lesivi di un diritto. A tal proposito, la Corte ha stabilito che il senso abituale del termine riguarda solo l’indirizzo postale, cioè il luogo di domicilio o residenza di una persona. Inoltre, in altri atti della UE che fanno riferimento all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo IP, emerge che nessuno di essi utilizza il termine indirizzo, senza ulteriori precisazioni, per designare il numero di telefono, l’indirizzo IP o l’indirizzo di posta elettronica.
Aggiunge la Corte, quindi, che gli Stati, in osservanza della nozione di indirizzo di cui alla direttiva n. 2004/48 per quanto riguarda la casistica di un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, possono concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un’informazione più ampia, purché venga garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e siano rispettati gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quali in primo luogo il principio di proporzionalità.
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