09 Set Diritto d’autore musicale: come condividere in modo corretto la musica da pubblicare
L’ambito di interesse pratico nella tutela offerta all’opera musicale consiste nell’utilizzo quotidiano che ognuno di noi fa della musica, a livello privato o pubblico. Ma cosa distingue l’utilizzo privato da quello pubblico? E quali restrizioni si applicano ai rispettivi usi?
L’art. 2 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, cosiddetta Legge sul Diritto d’Autore, include, tra le opere protette, le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale. Sono tutelate, quindi, sia le composizioni musicali, sia le parole dell’opera stessa. Inoltre, ai sensi dell’art. 73, sono riconosciuti agli interpreti ed esecutori dei brani, a prescindere dal fatto che siano anche autori dell’opera musicale, dei diritti connessi, ossia quei diritti riconosciuti a chi, pur non essendo l’autore originale di una determinata opera, vi partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo.
L’uso personale consente, quindi, alla persona fisica che abbia acquisito legittimamente il possesso degli esemplari dell’opera o del materiale protetto di effettuare una copia privata, anche solo analogica, e per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. Se, invece, volessimo utilizzare l’opera musicale per uso pubblico, sarà necessario corrispondere i diritti d’autore.
In Italia, la legge sul diritto d’autore stabilisce che l’attività di intermediazione dei diritti d’autore, sotto forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza di opere tutelate è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). L’esclusiva non è però assoluta in quanto è possibile acquistare i diritti d’autore direttamente dall’autore dell’opera o quelli di sincronizzazione musicale direttamente dagli editori o dai produttori. Nel caso, invece, di opere musicali straniere, specie per utilizzazioni online, la licenza può anche essere acquistata da società di diritto europeo diverse dalla SIAE.
In concreto, se volessimo utilizzare della musica “trovata” online, dovremo acquistare i cosiddetti diritti di sincronizzazione, ossia il diritto di abbinare una composizione musicale a fotogrammi o immagini in una qualsiasi produzione audiovisiva, che sia un film, uno spot pubblicitario, un cortometraggio, un video musicale o un sito web. La licenza di sincronizzazione (synch right license) è concessa dal titolare del diritto (autore o editore dell’opera musicale) all’utilizzatore che ne fa richiesta. Tale licenza si ottiene attraverso una negoziazione diretta con l’autore o con l’editore, ossia chi materialmente la mette a disposizione del pubblico. Anche in questo caso devono essere considerati i diritti connessi. In assenza di tali diritti la sincronizzazione è illecita. Dunque, rispettando le condizioni generali d’uso di tali siti, che nella sostanza sostituiscono le ordinarie licenze, non si viola alcun diritto. A tal proposito, l’aspetto da tenere sempre in considerazione è che il download di un brano musicale da questi siti non dà automaticamente il diritto a utilizzare la musica per abbinamento a filmati o esecuzioni pubbliche. Per questo è necessario, contestualmente o dopo il download, richiedere una licenza per l’utilizzo che se ne desidera fare.
Per diffondere, invece, musica a mezzo radio all’interno di un esercizio commerciale, è necessario pagare la licenza per la musica d’ambiente alla SIAE o, comunque, al titolare dei diritti sulla musica che si vuole diffondere o a chi lo rappresenta. Occorre, inoltre, nella maggior parte dei casi, perfezionare un contratto di licenza per l’utilizzo dei diritti connessi anche con la Società Consortile Fonografici (SCF) e/o con una delle altre collecting society che, a seguito della liberalizzazione del mercato, operano in Italia.
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