10 Nov Dissesto stradale? Se lo conosci ma non lo eviti, il comune non è responsabile

Non è di certo raro nelle nostre città trovarsi a percorrere a piedi strade o marciapiedi dissestati, spesso in pessime condizioni di manutenzione, con il rischio – almeno teorico – di mettere a repentaglio la propria incolumità personale.

In tali casi, ossia allorquando accada di procurarsi una lesione per avere accidentalmente messo il piede in una buca, oppure si inciampi per un dislivello, si è portati a ritenere che la responsabilità vada attribuita senza dubbio al Comune, che è custode della strada e delle sue pertinenze ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e che ha omesso di curare la manutenzione.

In linea teorica l’Amministrazione Comunale potrebbe in effetti essere considerata responsabile, ma non sempre, in quanto esistono dei casi in cui la colpa andrà attribuita proprio al danneggiato.

Difatti, se per caso l’evento dannoso si verifica su di una strada ben conosciuta dalla vittima, magari perché percorsa ogni giorno, oppure perché posta nelle vicinanze della sua abitazione o del posto di lavoro, allora il Comune potrebbe andare esente da responsabilità.

E’ ciò che è accaduto ad una signora che, nel portare a spasso di notte il proprio cagnolino in una strada scarsamente illuminata e posta nelle vicinanze della sua abitazione, si è vista respingere dai giudici di merito e poi dalla Corte di Cassazione, la sua richiesta di risarcimento danni.

Con l’ordinanza n. 22419 del 26 settembre 2017, la Suprema Corte ha osservato che l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Nella specie, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano accertato che la vittima del sinistro conoscesse l’esistenza della buca e, in generale, lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si era verificato il fatto. Pertanto, l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare alla donna di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane proprio in quel punto.

Tale condotta è idonea a interrompere il nesso causale fra la condotta attribuibile al Comune (per non avere curato la manutenzione della strada) e il danno patito dalla malcapitata signora.

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