
05 Feb Doing business in Dubai: Trattato Italia – EAU (1/3)
Convenzione contro la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.
L. 28 agosto 1997, n. 309. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (S.O. n. 187/L alla Gazz. Uff. n. 218 del 18 settembre 1997). (Entrata in vigore il 5 novembre 1997);
ITALIA – EMIRATI ARABI
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di “uno Stato contraente”, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché‚ le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti:
1. imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
2. l’imposta sulle società, ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta emiratina”)
per quanto concerne l’Italia:
1. l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3. l’imposta locale sui redditi, ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito
indicate quali “imposta italiana”).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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