Doing business in Dubai: Trattato Italia – EAU (2/3)

10 Feb Doing business in Dubai: Trattato Italia – EAU (2/3)

Capitolo II DEFINIZIONI

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a. il termine “E.A.U.” designa gli Emirati Arabi Uniti e, usato in senso geografico, designa il territorio e le isole degli Emirati Arabi Uniti, compresi il mare territoriale e le zone sottomarine, nonche’ la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui gli E.A.U. esercitano diritti di sovranita’, in conformita’ alla legislazione interna ed al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie esistenti nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini;

b. Il termine “Italia” designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l’Italia puo’ esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche’ le loro risorse naturali;

c. le espressioni “uno Stato contraente e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, gli Emirati Arabi Uniti o l’Italia;

d. il termine “persona” comprende le persone fisiche, le societa’ ed ogni altra associazione di persone;

e. il termine “societa’” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e’ considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

f. le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

g. l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attivita’ di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva e’ situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita’ situate nell’altro Stato contraente;

h. il termine “nazionali” designa:
i. le persone fisiche che hanno la nazionalita’ di uno Stato contraente;
ii. le persone giuridiche, le societa’ di persone e le associazioni costituite in conformita’ della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i. l’espressione “autorita’ competente” designa:
i. per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
ii. per quanto concerne l’ltalia, il Ministero delle Finanze.

Per quanto concerne l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e’ attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b. se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il proprio centro di interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita’;
d. se detta persona ha la nazionalita’ di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita’ di alcuno di essi,le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e’ residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a. una sede di direzione;
b. una succursale;
c. un ufficio;
d. un’officina;
e. un laboratorio;
f. una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore a nove mesi.

3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, raccolta di informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato
contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 – è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.

5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

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