22 Gen E’ ammissibile il sindacato di legittimità sulla pronuncia circa l’accertamento e la graduazione della colpa del terzo trasportato che non indossa le cinture di sicurezza?

NO.

E’ quanto ribadito dalla VI^ sez. civile della Suprema Corte con ordinanza n. 21747 del 27/08/2019 che sul punto si è così espressa: “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico -giuridico”.

La Suprema Corte ha, quindi, confermato la decisione dei giudici del merito che avevano diminuito del 30% il risarcimento spettante alla vittima di un sinistro, atteso che al momento dell’impatto non indossava la cintura di sicurezza.

Come noto, è granitico l’orientamento secondo il quale il terzo trasportato che abbia omesso l’utilizzo delle cinture di sicurezza e che riporti a seguito di un sinistro danni alla propria persona sia considerato corresponsabile.

Principio questo, peraltro, ribadito di recente dalla III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21991 del 03/09/2019, laddove, nell’affermare l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza anche a carico di chi viene trasportato nella parte posteriore del veicolo, precisa che se quest’ultimo non ottempera a detto obbligo e a causa di un incidente riporti delle lesioni, ne risulterà corresponsabile. E ciò proprio in considerazione del fatto che la funzione primaria dei sistemi di protezione è quella di trattenere il corpo della persona al sedile del veicolo.

Il tutto con l’ovvia conseguenza che, in ipotesi di danni, se pur gravi, il Giudice di merito non potrà riconoscere al danneggiato un integrale risarcimento laddove questi, con la propria condotta, abbia concorso a cagionare il danno ovvero non abbia adottato le ordinarie misure di diligenza atte ad evitarlo.

Come noto, infatti, anche in materia di danni derivanti dalla circolazione stradale si applica la disciplina prevista dall’art.1227 cod. civ. e, quindi, il danneggiato in ipotesi di questo tipo non potrà che essere considerato in parte responsabile per non aver adempiuto né alla normativa prevista in tema di circolazione stradale né alle regole dell’ordinaria diligenza, chiaramente mirate proprio ad evitare simili danni.

Evidente, quindi, come rientrando detti accertamenti di fatto nel potere di indagine del giudice di merito, sfuggono al sindacato di legittimità – al quale come noto è affidato esclusivamente il controllo delle valutazioni di diritto – con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso ogni qual volta siano sorretti da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

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