04 Apr ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ED OBBLIGO DI SORVEGLIANZA – GUARD-RAIL DIFETTOSO E PRIVO DI MANUTENZIONE
Con l’ordinanza del 27.02.2019 n. 5726, la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente della questione relativa alla responsabilità dell’Ente proprietario della strada in caso di incidente stradale per guard-rail difettoso e privo di manutenzione sulla condotta concreta dell’Ente proprietario della strada ai fini dell’accertamento della responsabilità per un sinistro stradale avvenuto per attraversamento di animali selvatici.
Nella vicenda specifica, un automobilista, dopo aver sbandato, non riuscendo a rientrare in carreggiata, aveva imboccato la strada bianca di servizio, impattando contro la spalliera del ponte e finendo nel torrente sottostante.
In tali circostanze, è stata censurata l’omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale da parte dell’Ente proprietario, poiché, sebbene l’obbligo non sia previsto da alcuna norma, ciò non esime la P.A. medesima dal valutare in concreto – ai sensi dell’art. 14 del codice della strada – se quella strada possa costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, atteso che la colpa può consistere sia nell’inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
Peraltro, il principio di responsabilità oggettiva è stato esteso anche ai doveri di costante sorveglianza delle strutture di protezione, posto che grava sulla P.A. l’obbligo di verificare che le stesse non abbiano assunto nel tempo una conformazione tale da non essere più conformi allo scopo, ossia a diminuire la pericolosità di un tratto stradale.
La Cassazione, quindi, con il provvedimento in questione, richiama taluni principi statuendo, in particolare, che: “la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli accertamenti accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicchè, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza o inadeguatezza, la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo”.
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