03 Lug Falso incidente: anche la compagnia gestionaria può querelare

Il reato di cui all’articolo 642 c.p. punisce chi denuncia un falso sinistro stradale al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo ed è perseguibile a querela della persona offesa.

Il Codice delle Assicurazioni stabilisce che durante la procedura di gestione e liquidazione del sinistro sono in genere coinvolte due compagnie assicurative: la società gestionaria del sinistro e la società debitrice obbligata al risarcimento del danno secondo le norme sostanziali in materia di responsabilità civile automobilistica, i cui rapporti sono regolati in sede di compensazione.

La questione che si pone è: la società gestionaria è legittimata a proporre querela e può essere considerata persona offesa dal reato?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza del 15 maggio 2017, n. 24075, stabilendo che soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella debitrice perché entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente –seppure con ruoli diversi- nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato- sebbene in diversa misura- il proprio patrimonio da false denunce.

In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perché è ad essa che la falsa denuncia è inoltrata, è essa che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare il danno “ferma la successiva regolazione” con l’imprese debitrice ex art. 149, comma 3, D.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle Assicurazioni private).

 

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