05 Apr Fermo tecnico: il danno è risarcibile soltanto in presenza di prova certa e specifica.
Nell’infortunistica stradale, con l’espressione “danno da fermo tecnico”, si fa riferimento al pregiudizio subito dal proprietario del veicolo che, per il fatto illecito altrui e per il periodo di tempo necessario alla riparazione, ne perde la piena disponibilità.
Posto che, il nesso, sotto l’aspetto giuridico, è da ricercare nella disciplina della responsabilità aquiliana e della responsabilità civile in generale, il “tipo” di danno, invece, si è fatto strada attraverso la giurisprudenza, la quale, in molteplici occasioni, ha ritenuto che il proprietario del veicolo danneggiato potesse subire un danno per il fatto di non poter utilizzare l’auto per un certo lasso di tempo.
Ebbene, è evidente che nel corso della sosta forzata l’autoveicolo continui a generare spese, comunque sostenute dal proprietario che, tra l’altro, a seguito del sinistro, è costretto a sopportare altresì la naturale perdita di valore del veicolo incidentato.
Ciononostante, è bene rilevare che sussiste un annoso contrasto giurisprudenziale, tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, circa la prova che il danneggiato deve fornire per qualificare il danno da “fermo tecnico”.
In altri termini, la posizione della Suprema Corte sulla “prova del danno” è, chiaramente, altalenante.
Secondo un primo orientamento la prova del danno non deve essere rigorosa e specifica.
Il pregiudizio determinato dal danno da fermo tecnico è in re ipsa e, pertanto, liquidabile in via equitativa.
Per tale risalente orientamento, dunque, ciò che rileva ai fini della risarcibilità di un danno è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall’effettivo uso che del veicolo fa, posto che, lo stesso, continua comunque ad essere fonte di “spese vive”.
Nonostante il suddetto orientamento sia ormai da ritenere consolidato, non mancano importanti pronunce in senso contrario.
Per un secondo e più recente orientamento (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza del 8 gennaio 2016, n. 124 e Cass. Civ. sez. III, sentenza del 14 ottobre 2015, n. 20620) il danno da fermo tecnico è risarcibile soltanto in presenza di prova certa e specifica del pregiudizio economico patito dal danneggiato a seguito dell’inutilizzabilità del veicolo durante il periodo della riparazione.
È dunque evidente che, sostenendo la prova in concreto del danno patito, viene meno la risarcibilità indiscriminata del danno.
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