28 Set I diritti del terzo trasportato
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza datata 30.07.2015, la n. 16181, ha ribadito ancora una volta dei principi fondamentali in ordine all’onere della prova spettante al terzo trasportato, nell’ambito di un giudizio civile intrapreso per ottenere il risarcimento del danno, nei confronti dell’Istituto assicuratore del vettore.
La sentenza è stata emessa all’esito di un procedimento intrapreso da una donna nel suo interesse e nell’interesse della sua figlia minore, in qualità di terze trasportate sul veicolo di sua proprietà ma condotto, nel frangente, da altro soggetto.
Mentre la domanda giudiziale avanzata, veniva accolta dal giudice di prime cure, la stessa veniva, viceversa, rigettata dinanzi il giudice di appello attesa “l’impossibilità di accertare l’eventuale responsabilità ed il contributo causale da attribuire ai veicoli coinvolti nell’incidente”.
L’istante proponeva ricorso dinanzi la Suprema Corte rilevando come ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il danno subito dal terzo trasportato viene risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La Corte di Cassazione, accogliendo in pieno il ricorso proposto, ha avuto modo di ribadire come l’art. 141 del Codice delle assicurazioni, prevede l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’istituto assicuratore del vettore, al fine di garantire al danneggiato una maggiore tutela e speditezza nel conseguire il risarcimento senza, tuttavia, dover provare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’evento dannoso.
Ed invero, anche la Corte Costituzionale, del dicembre 2008, con ordinanza n. 440, aveva rilevato come il precetto di cui al precitato art. 141 è diretto “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso“.
La Suprema Corta ha rilevato, quindi, come l’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti non rientra nella previsione di cui all’art. 141, anche qualora trattasi di azione intrapresa dal proprietario trasportato, il quale ha diritto di vedersi riconoscere dalla propria Compagnia il risarcimento del danno, a nulla rilevando la circostanza che il veicolo fosse condotto da altro soggetto.
E’ evidente, quindi che la terzo trasportato spetterà un solo onere: provare il danno riportato nel sinistro.
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