14 Ott Il danno al patrimonio immateriale della Compagnia assicurativa.

Nelle ipotesi di reato di cui all’art. 642 c.p., al fine di procedere ad una corretta quantificazione del risarcimento e, conseguentemente, di poter ritenere configurata una condotta effettivamente riparatoria ex art. 162 ter c.p., una attenzione particolare va rivolta al danno subito dal patrimonio immateriale della Compagnia assicurativa, riconducibile alla norma di cui all’art. 2059 c.c. e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità anche in riferimento alle persone giuridiche.

Tale tipologia di danno va intesa quale diminuzione della considerazione della persona giuridica che si esprime nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano ruoli organici all’interno dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte di categorie di stakeholder e in generali dei consociati con le quali la persona giuridica interagisca.

Occorre tuttavia evidenziare che la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere in ogni caso oggetto di allegazione e di prova, che ben può essere rappresentata anche da una presunzione semplice; ad esempio, nel caso di specie la presunzione semplice può ben derivare dall’impropria deduzione ad opera della collettività che l’impresa assicurativa danneggiata pratichi politiche di controllo grossolane o comunque non corrette, o che a causa dei pregiudizi economici subiti sia portata ad aumentare gli importi dei premi assicurativi annuali, riducendo in via diretta la capacità di acquisire nuovi clienti.

E’ chiaro come tali circostanze risultino particolarmente rilevanti in un settore, come quello      assicurativo, che premia “affidabilità” e “stabilita”.

Raggiunta la prova sull’an del pregiudizio non patrimoniale subito dalla Compagnia assicurativa, il Giudice, per la sua quantificazione, dovrà procedere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., dando conto delle circostanze di fatto e dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato, così da pervenire ad una determinazione del quantum congruente rispetto al caso oggetto di cognizione.

Tali circostanze potranno dunque essere già evidenziate dalla Compagnia a sostegno delle proprie richieste risarcitorie per agevolare il giudice nella quantificazione del danno (es. diffusione della notizia, personalità e professione degli imputati tali da incidere sul legittimo affidamento della Compagnia, gravità delle condotte desumibile dall’intensità del dolo e dall’estensione del fenomeno fraudolento, ecc.), così da garantire una maggiore tutela e una corretta applicazione del nuovo istituto di cui all’art. 162 ter.

 

 

 

 

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