19 Mar Il diritto alla bigenitorialità: la tutela del genitore ostacolato nella frequentazione del figlio.
Può sembrare un’ovvietà ma non lo è affatto.
Il diritto alla bigenitorialità consiste nel reciproco diritto di ciascun genitore e dei figli ad essere presenti nelle rispettive vite, ma i suoi problemi applicativi possono a volte sembrare insuperabili.
Spesso infatti un genitore cerca di prevaricare l’altro denigrandolo e facendo avvertire al bambino un senso di abbandono e pertanto, nonostante le previsioni codicistiche sul tema, questo atteggiamento, ha reso necessario un intervento importante da parte della Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 3810/2015, ha in prima battuta rimarcato l’importanza fondamentale del predetto principio ed ha previsto una sanzione pecuniaria a carico del genitore che ostacola la frequentazione del figlio con l’altro genitore.
Il comportamento sanzionabile non consiste solo nell’opporsi attivamente alle visite ma anche nell’avallare passivamente l’inerzia del figlio di non voler incontrare l’altro genitore. La responsabilità in questi casi è personale, tanto da generare un obbligo di risarcire il danno. Nei casi più gravi, dove l’atteggiamento ostativo è reiterato, addirittura può essere rimesso in discussione anche l’affidamento condiviso del minore.
Non vi è dubbio che le maggiori difficoltà in tema di separazioni e divorzi, con specifico riferimento al rispetto del diritto alla bigenitorialità, riguardano proprio i papà.
Questi, infatti, spesso si trovano a dover affrontare delle dure prove che a volte li portano al collasso psichico ed economico. Su di loro grava l’onere morale di ricreare per i figli un contesto accogliente e amorevole fuori dalle mura della casa coniugale, che per consuetudine, sappiamo essere spesso assegnata alla madre, dovendosi necessariamente scontrare con delle oggettive difficoltà economiche di non scarsa rilevanza.
Il ruolo dell’Avvocato in queste circostanze è fondamentale ed il suo lavoro è volto proprio ad evitare il consolidarsi di situazioni insostenibili per il genitore leso, sempre nell’esclusiva tutela del bene del minore.
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