16 Apr Il Lavoratore rifiuta il vaccino anti Covid: lecito collocarlo in ferie.

E’ quanto di recente affermato dal Tribunale di Belluno con l’Ordinanza del 19  marzo 2021 con la quale il Giudice di merito ha ritenuto prevalente il dovere del datore di lavoro di tutelare la salute dei propri dipendenti rispetto alla libertà dei lavoratori di rifiutare il vaccino.

Una decisione che si innesta nella controversa questione delle conseguenze per il dipendente del rifiuto di vaccinarsi.

Con questa prima pronuncia in materia, il Tribunale di Belluno, sez. lav., ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. di alcuni dipendenti operatori sanitari collocati in ferie dal datore di lavoro per aver rifiutato il vaccino anti-COVID 19.

Per il Giudice, sostanzialmente, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori.

Nel provvedimento si evidenzia che è ormai “nota l’efficacia del vaccino contro la Sars Cov2 al fine di contrastare l’evoluzione negativa della malattia e come il personale sanitario rientra tra le categorie di lavoratori che, proprio per il contatto diretto che hanno con le persone, deve essere vaccinato con priorità. Occorre considerare che il personale della RSA ricorrenti che rifiuta il vaccino corre il rischio di essere contagiato”. La loro permanenza nel luogo di lavoro, si legge nell’Ordinanza, in condizioni evidenti di rischio per la loro incolumità e sicurezza, impone al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c. d’intraprendere le misure necessarie a tutelare la loro salute.

Di qui, prosegue il Giudice, lecita la decisione del datore di lavoro di sospendere i dipendenti mettendoli in ferie forzate retribuite. A prevalere, infatti, sul diritto di scelta dei dipendenti del periodo più adatto in cui andare in ferie, prevalgono le esigenze del datore di lavoro, in quanto lo stesso è tenuto a rispettare le disposizioni dell’art. 2087 c.c. per tutelare i propri dipendenti.

 

 

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