13 Gen Il nuovo processo penale telematico

Il 9 novembre ultimo scorso, contestualmente al c.d. “Decreto Ristori-bis”, veniva emanato anche il provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020, già previsto dal precedente “Decreto Ristori”, n. 137 del 28 ottobre 2020.

Con tale provvedimento, viene introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare depositi telematici in relazione ai procedimenti penali, grande cambiamento che era necessario da tempo – vista l’arretratezza rispetto al processo civile- ma che è stato introdotto nel nostro ordinamento solo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

Il decreto “Cura Italia” (art. 83 D.L. 11 dell’8 marzo 2020), ha infatti imposto, in ambito civile, il deposito telematico anche degli atti “introduttivi” (almeno in relazione ai procedimenti dinnanzi alle Autorità Giudiziarie presso le quali era già attivo il Processo Civile Telematico).

Nell’ambito del procedimento penale, invece, la soluzione (attualmente temporanea) è stata di prevedere l’obbligo di deposito telematico, per taluni atti, e la facoltà, per altri (peraltro con meccaniche di deposito diverse a seconda dei due casi).

 

Come avviene in concreto il deposito?

Ai sensi dell’art. 24, d.l. 137/2020, sono previste due tipologie di deposito telematico degli atti nel procedimento penale:

  1. PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (Art.24, co., 1,2,3, d.l. 137, 2020) deposito atti ex art. 415-bis, co. 3 c.p.p.
  2. DEPOSITO ATTI MEDIANTE PEC (Art. 24, co. 4, d.l. 137/2020) tutte le tipologie di atti non previste dai co. 1 e 2

 

Quali caratteristiche devono avere gli atti?

I depositi telematici degli atti devono avvenire secondo le specifiche tecniche del d.g.s.i.a. (provvedimenti 11/5/20 e 10/11/20):

  • atto nativo digitale (trasformazione del documento da doc a pdf);
  • firma digitale con chiavetta (firma ammessa cades o pades);
  • atto di dimensione non superiore a 30 m.b.

 

Gli atti (e gli eventuali documenti da firmare) dovranno necessariamente essere firmati con un dispositivo di firma digitale, analogamente a quanto avviene nel processo civile telematico, con facoltà di scegliere tra la firma PAdES o la firma CaDES.

La prima (PAdES) è la modalità di firma che mantiene l’estensione del file PDF, e consente quindi l’apertura del file firmato nel proprio applicativo usato per la visualizzione dei file PDF, e che attribuisce altresì al soggetto firmatario la facoltà di inserire nel documento anche una “rappresentazione grafica” della firma digitale.

La seconda (CaDES) è la modalità di firma che genera l’ormai noto file “.p7m”.

La norma, da ultimo, prevede l’obbligo di firma degli atti da parte di anche più di un soggetto, a condizione però che almeno uno sia il soggetto depositante (contrariamente, peraltro, al processo civile telematico, nel quale l’invio via PEC della busta può essere astrattamente effettuato anche da un soggetto diverso da chi ha firmato gli allegati), e un limite dimensionale di ogni singola “comunicazione” di 30 megabyte.

 

Come si accede al portale?

Per depositare gli atti sul Portale Deposito atti penali (chiavetta già inserita):

1) accedere al sito pst.giustizia.it;

2) effettuare il login;

3) inserire PIN della chiavetta;

4) selezionare fra i servizi riservati il Portale Deposito Atti Penali.

 

Quali sono le funzioni riservate al processo penale?

1)DEPOSITO NOMINE, SOLAMENTE IN FASE DI CHIUSURA INDAGINI (dopo avviso ex art. 415-bis c.p.p. e prima di esercizio dell’azione penale).

Se il procedimento e’ in “fase 415-bis” è possibile depositare tramite portale una nuova nomina.

E’ necessario conoscere i seguenti dati richiesti dal sistema (n. RGNR, cognome e nome del Pubblico Ministero titolare) e caricare l’atto di nomina firmato digitalmente.

2) SOLLECITO NOMINE : ove l’avvocato risulti già nominato ma non abbia visibilità del fascicolo, per il deposito ATTI SUCCESSIVI.

Nel caso in cui dall’elenco dei procedimenti, nella funzione “GESTIONE ATTI SUCCESSIVI”, non risulti un procedimento rispetto al quale l’avvocato è già difensore di fiducia o di ufficio, si potrà utilizzare la funzione “ELENCO SOLLECITI NOMINE”

Si può depositare con questa funzione un sollecito.

La funzione permette di richiedere la visibilità sui fascicoli nei quali si è già nominati difensori (deve risultare da nomina a difensore di fiducia o di ufficio) per poter gestire il deposito di atti ex art. 415-bis, co, 3 c.p.p.

3)ATTI SUCCESSIVI: depositi di istanze, richieste e memorie ex art. 415-bis, co. 3 c.p.p.

Per depositare un “atto successivo” bisogna essere già associati al procedimento:

  • Cliccare sul tasto cerca (lente di ingrandimento);
  • Selezionare il procedimento sul quale effettuare il deposito;
  • Scegliere il tasto “deposita atto”
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