14 Ott Il pedone ha sempre ragione?
Come noto, è orientamento giurisprudenziale consolidato che l’automobilista che investe il pedone abbia quasi sempre torto e ciò in quanto il conducente dell’automobile è tenuto a comportarsi in modo da prevenire danni al pedone considerato l’utente debole della strada.
Tuttavia, detta presunzione di responsabilità a carico del conducente non opera in assoluto ma come recentemente affermato dalla Suprema Corte “… è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti” (cfr. Corte di Cassazione, III Sez. civile, nell’ordinanza n. 5819/2019)
Tale esonero di responsabilità può aversi, quindi, nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale tale da comportare per il conducente del veicolo l’oggettiva impossibilità di avvistarlo e, in ogni caso, di considerarne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone si palesi repentinamente sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di quelle dettate dalla comune prudenza e diligenza.
Precisa, tuttavia, la Corte che: “… in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest’ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile”.
In tale ottica occorrerà tenere, quindi, in debita considerazione tutte le possibili variabili che abbiano potuto influire sulla condotta del conducente quali la conoscenza da parte dello stesso dello stato dei luoghi, la natura della strada, la sua frequentazione, il possibile abbagliamento del conducente il veicolo investitore, la prevedibile presenza di pedoni lungo strada e la velocità di crociera del veicolo.
Ed infatti, solo la rigorosa e positiva prova circa la corretta condotta di guida della conducente potrà mandarlo esente da responsabilità.
Nel caso in esame, infatti, la Suprema Corte ha cassato la sentenza oggetto di impugnazione proprio sul presupposto che “La Corte territoriale, è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha ritenuto di poter superare la presunzione legale di responsabilità a carico dell’investitore, attribuendo alla condotta del pedone l’esclusiva responsabilità del mortale sinistro, senza farsi carico di individuare quale avrebbe dovuto essere la corretta condotta di guida della conducente del veicolo investitore alla luce dei principi che governano la materia”.
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