17 Mar Il pedone ha sempre ragione. Classica frase sentita e risentita, ma non corretta!

E’ quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 22 Febbraio 2017 n. 4551.

Il pedone, infatti, può essere ritenuto esclusivo responsabile dell’incidente che ne ha provocato l’investimento qualora ponga in essere un comportamento colposo rendendo cosi inevitabile l’evento dannoso.

Quanto sopra si verifica allorquando quest’ultimo, tenendo una condotta imprevedibile ed anormale, appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della comune prudenza e diligenza, nonché nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale, rendendo cosi oggettiva l’impossibilità dell’automobilista di avvistarlo.

Normalmente, infatti, grava una presunzione di responsabilità sul conducente dell’auto, ai sensi dell’art. 2054 c.c, salvo che dimostri l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone. In tal caso, la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto, cioè dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa, ma deve risultare che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso con conseguente impossibilità del conducente di attuare una qualche manovra di emergenza volta ad evitare l’ostacolo.

Posto ciò, vi siano o meno le strisce, l’automobilista dovrà dare la precedenza al pedone. Quest’ultimo, dal canto suo, dovrà attendere il passaggio di tutte le auto prima di iniziare l’attraversamento.

La circostanza, poi, che il pedone non si trovi sulle strisce pedonali, non autorizza certo l’automobilista a non lasciarlo passare, mettendo a rischio la sua vita: spiega, infatti, la Corte che in caso di attraversamento fuori dalle strisce, la semplice violazione dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito, non è sufficiente a far scattare la sua responsabilità ed a escludere quella dell’automobilista.

Per evitare la responsabilità, quindi, il conducente dovrà dimostrare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando il codice della strada, palesandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia.

In caso contrario, il conducente del veicolo dovrà risarcire il danno.

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