27 Gen IL PROPRIETARIO ESCLUSIVO DI UN LASTRICO SOLARE NON E’ RESPONSABILE DEI DANNI IN CASO DI OPPOSIZIONE COLPEVOLE DEL CONDOMINIO
Con l’ordinanza n. 1188/2019, la Corte di Cassazione sottopone al vaglio la condotta del condominio che, chiamato ad eseguire attività di manutenzione sul lastrico solare – ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo di un condomino – si opponga alle opere necessarie.
Nella vicenda specifica, il proprietario del lastrico solare di un condominio, avendo richiesto alla assemblea talune opere di manutenzione al fine di evitare danni da infiltrazioni di acqua ai locali attigui, aveva incontrato il rifiuto della maggioranza dei condomini.
Di talchè, la prova liberatoria che incombe sul proprietario o usuario esclusivo del lastrico solare può consistere nella opposizione colpevole del condominio alla dovuta e diligente attività di manutenzione del custode.
La ragione di tale esonero di responsabilità risiede nella distribuzione dei compiti operata dal codice civile: il proprietario o usuario del lastrico solare (o terrazzo a livello), il quale assume il ruolo di custode ex art. 2051 c.c., è tenuto a contribuire per un terzo della spesa delle riparazioni o ricostruzioni; i restanti condomini intervengono per i due terzi rimanenti, ciascuno in proporzione alle proprie quote (art. 1126 e 1130 c.c.).
Pertanto, l’opposizione colpevole del condominio alla diligente attività di manutenzione può costituire prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo, al fine di escludere la responsabilità del proprietario o usuario del lastrico solare per danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante.
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