29 Mar Il Tribunale di Milano pubblica le tabelle 2018: ecco le novità
Lo scorso 14 marzo sono state rese pubbliche dal Tribunale di Milano, le tabelle 2018 per la determinazione del danno non patrimoniale.
Come è noto, le tabelle milanesi a seguito di numerose pronunce della Suprema Corte circa la loro completezza e rispondenza ai principi di equità, vengono diffusamente utilizzate ormai da quasi tutti i Tribunali del territorio nazionale.
A parte la ovvia revisione dei valori dei punti di invalidità permanente e del danno ai congiunti per perdita del rapporto parentale, sono state introdotte alcune interessanti novità che riguardano il c.d. danno da “premorienza” e il c.d. danno “terminale”.
Quanto al primo aspetto, ci si riferisce al frequente caso in cui il danneggiato che abbia subito lesioni personali a seguito di un fatto illecito, deceda successivamente per altre cause, ossia per motivi non legati causalmente al fatto dannoso.
Il criterio liquidativo utilizzato in tale ipotesi è quello del rapporto tra il risarcimento medio di una certa lesione e l’aspettativa di vita media; il danno biologico che dunque verrà liquidato agli eredi del soggetto deceduto per cause non connesse al fatto illecito, sarà proporzionalmente ridotto in ragione dei predetti parametri.
La tabella approntata, composta da cinque colonne, stabilisce che venga riconosciuta, in ragione della percentuale di danno biologico accertata, una certa somma nel caso in cui il soggetto deceda nel primo anno successivo al fatto dannoso, una diversa somma nel caso in cui la “premorienza” avvenga nel secondo anno successivo al fatto e, da ultimo, l’importo da considerare per ogni anno di vita successivo al secondo.
La quinta colonna prevede la possibilità di personalizzare il danno non patrimoniale da premorienza fino a un massimo del 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto.
Quanto invece al danno c.d. “terminale”, che è configurabile allorquando il decesso della vittima sia causalmente collegato alle lesioni da fatto illecito ed avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle medesime, è stata predisposta una tabella che “assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario”.
Il Tribunale di Milano precisa che resta ferma la necessità della prova che vi sia stata una lucida coscienza della vittima nell’intervallo temporale preso in considerazione, aggiungendo tuttavia che “nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine avvenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale”.
Per le fattispecie di eccezionale gravità e straordinario sconvolgimento emotivo (ad esempio dovuto alla particolare crudezza del decesso), è stato previsto che per i primi tre giorni di danno terminale “il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 30.000,00 euro, non ulteriormente personalizzabile”.
In ogni caso, sarà consentita una personalizzazione anche a partire dal quarto giorno, sempre in rapporto allo sconvolgimento che risulti provato, in misura non maggiore del 50%.
Da ultimo, si evidenzia una decisa stretta contro le liti “temerarie” ai sensi dell’art. 96 c.p.c., che potranno essere punite mediante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie che saranno pari all’importo delle spese di lite liquidate, con possibilità di riduzione del 50% nei casi meno gravi, ed aumento del 50% nei casi più eclatanti.
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