11 Ott Il verbale che accerta la guida senza cintura di sicurezza è assistito da fede privilegiata

 E’ quanto nuovamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 22991/2019 con la quale si ribadisce la natura del Verbale in cui il pubblico ufficiale abbia accertato la guida senza l’uso della cintura di sicurezza e la modalità di impugnazione.

La pronuncia prende le mosse dal Ricorso per Cassazione promosso avverso la Sentenza di II grado del Tribunale di Torino con la quale il Giudice di seconde cure – confermando la decisione del Giudice di pace – aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza d’ingiunzione del prefetto di Torino che aveva sanzionato il ricorrente per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida di una automobile.

Per i giudici di merito il mancato uso delle cinture di sicurezza poteva essere contestato solo con querela di falso.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo, tra i vari motivi, la  violazione e falsa applicazione di legge (articolo 172 C.d.S. e articolo 2700 c.c.) per avere statuito che la constatazione, che il ricorrente circolava alla guida di un autoveicolo senza indossare le cinture di sicurezza contenuta nel Verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso ex articolo 2700 c.c., ancorche’ si sottolineava nel mezzo di impugnazione concernesse una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto.

Per la Corte di Cassazione invece il ricorso doveva essere rigettato e le suddette motivazioni non potevano essere accolte attesa la ben nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 17355 del 24/07/2009 in materia con la quale in sostanza gli Ermellini avevano avuto modo di chiarire che l’indicazione nel Verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata.

Deve, conseguentemente, essere confermato il principio che: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.

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