10 Set Incapacità a deporre del testimone già risarcito
Con ordinanza n. 19121 del 17/07/2019 la Suprema Corte torna a pronunciarsi in tema di incapacità a deporre del testimone nell’ambito dei sinistri stradali ribadendone l’estensione anche a colui che sia già stato risarcito quale danneggiato nel medesimo sinistro stradale oggetto della causa in cui è stato chiamato come teste.
Sul punto, come noto, ai sensi dell’art. 246 Cpc “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”, pacifico, quindi, come a tale incapacità soggiaccia anche l’ulteriore vittima di un sinistro stradale, la quale, conseguentemente, non potrà essere escussa quale testimone in tutti quei giudizi nei quali viene avanzata da un altro danneggiato, vittima del medesimo sinistro, domanda di risarcimento del danno.
Già con ordinanza n. 12660/2018 la VI Sezione civile della Corte di Cassazione aveva avuto modo di puntualizzare come tale incapacità persistesse anche nell’ipotesi in cui tale testimone avesse espressamente rinunciato al risarcimento del danno ovvero quando tale diritto risultasse prescritto, tuttavia, con la pronuncia de quo, gli Ermellini hanno ulteriormente precisato che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile in quanto quest’ultima ha sempre un interesse giuridico – e non di mero fatto – all’esito della lite.
Ed infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia.
Inoltre, precisa la Corte che la circostanza che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale sia una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio.
Ed infatti, considerato che l’incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato a deporre, nessuna influenza può avere sul problema qui in esame la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall’art. 2054 c.c. o 141 cod. ass. anche in considerazione del fatto che la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato è pur sempre una responsabilità per colpa presunta.
In conclusione, quindi, il trasportato danneggiato ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l’antagonista, quanto a quella introdotta da quest’ultimo contro il primo.
Ciò in quanto, argomentano gli Ermellini esemplificando, tanto nel primo che nel secondo caso il trasportato-testimone potrebbe essere interessato:
- all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
- all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
- all’accertamento dell’assenza della ricorrenza d’un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell’art. 141 cod. ass.
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