04 Apr INCIDENTI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI – QUANDO L’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA E’ RESPONSABILE?
Con l’ordinanza del 04.03.2019 n. 6284, la Corte di Cassazione ritorna ad esprimersi sulla condotta concreta dell’Ente proprietario della strada ai fini dell’accertamento della responsabilità per un sinistro stradale avvenuto per attraversamento di animali selvatici.
Nella vicenda specifica, un automobilista citava in giudizio la Regione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per un sinistro, mentre percorreva con il proprio veicolo una strada, a seguito di improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale.
In tali circostanze, non è stata censurata la condotta dell’Ente proprietario della strada in ragione di una carenza probatoria da parte dell’automobilista attore, il quale ha solo genericamente evidenziato una colpa omissiva.
Difatti, il danneggiato ha l’onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di una specifica colpa di controparte, relativamente ai suoi compiti di tutela e gestione della fauna selvatica; così come è necessario specificare l’efficienza causale attribuibile all’Ente stesso, sempre con stretto riferimento all’incidente stradale occorso.
La semplice mancanza di misure di prevenzione e sicurezza non attesta di per sé la colpa omissiva necessaria ai fini dell’addebito di responsabilità.
La Cassazione, quindi, con il provvedimento in questione, richiama taluni principi statuendo, in particolare, che: “la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria”.
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