03 Nov Incidenti stradali: il risarcimento non varia in base alla città

Con la sentenza n. 20206 del 7 ottobre 2016, la Corte di Cassazione, sez. III civile, ha confermato il principio per cui in materia di assicurazioni e incidenti stradali il giudice non può commisurare l’entità del risarcimento al luogo di residenza del danneggiato; residenza che, quindi, è del tutto irrilevante. Pertanto, l’unico metodo che rileva nel determinare l’importo del risarcimento è il riferimento alle tabelle del danno biologico stabilite dal tribunale milanese, ad oggi utilizzate in tutta Italia.

In casi specifici, l’indennizzo potrà essere personalizzato, ma solo quando l’entità del danno lo giustifichi, perché superiore.

Da ciò si ricava che la realtà socio-economica in cui vive il danneggiato non è un criterio per determinare la misura del risarcimento che l’assicurazione è tenuta a pagare ai fini della quantificazione del danno subito.

La residenza – e il conseguente potere di acquisto della moneta – è un criterio non preso in considerazione dalla legge.

La Corte di Cassazione, chiarendo tale percorso logico-giuridico, nella citata sentenza, dichiara testualmente:

“[…] il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base ad elementi che su tale umanità non incidono: tale d’altronde è la ratio del principio costituzionale di uguaglianza condivisibilmente richiamato dall’arresto del 2014.”.

Concludendo, può dirisi che il luogo dove il danneggiato abitualmente vive – e presumibilmente spenderà il risarcimento – è un elemento esterno e, come tale, ininfluente sulla misura del risarcimento del danno.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.