13 Lug Incidenti stradali: la colpa di uno dei conducenti, di per se, non può superare la presunzione di pari responsabilità posta a carico anche dell’altro conducente.

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altra dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta

Cassazione civ., Sezione III, sentenza 15 marzo – 28 giugno 2016, n. 13271

Come inequivocabilmente specificato dalla Suprema Corte, nel caso di scontro tra due veicoli e di contestazioni sulla relativa responsabilità, non basta dimostrare che l’altro abbia torto, bisogna anche dare la prova di aver rispettato il codice della strada e le regole di prudenza.

Questo l’orientamento giurisprudenziale suggerito dalla Corte di Cassazione, tendente ad un’applicazione più fedele del principio di presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., troppe volte distorto o inapplicato nella prassi invalsa nella aule giudiziarie.

Il legislatore, infatti, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, ha posto una presunzione di pari responsabilità superabile a mezzo di prova contraria. Per cui, alla luce dei recenti orientamenti, se vuole evitare di dover risarcire il danno altrui, deve dare la prova non solo dell’altrui responsabilità, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare l’urto, ovvero di aver rispettato il codice della strada e le regole di prudenza. Solo con questa prova, in realtà, l’automobilista potrà evitare la presunzione di pari responsabilità e ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione.

In definitiva, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente, dell’altra parte, è tenuto a dare prova in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico, per veder esclusa, attraverso un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno.

In base alle rispettive responsabilità il giudice può poi graduare le relative colpe e il concorso nel danno: non è detto, infatti, che debba necessariamente prevedere o il 100% di colpa ad uno solo oppure il 50% ad entrambi. Egli potrebbe, ad esempio, stabilire che uno degli automobilisti abbia i due terzi di responsabilità e un terzo invece l’altro.

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