21 Nov Indennizzo diretto: lesa l’integrità del contraddittorio tra le parti in caso di mancata citazione in giudizio del responsabile civile

Con ordinanza 20 settembre 2017 n. 21896 la Corte di Cassazione ha finalmente chiarito l’annosa questione relativa alla necessità, o meno, di citare in giudizio il responsabile del sinistro anche in caso di indennizzo diretto ex art. 149 d.lgs. 209/2005.

Secondo un primo, minoritario, orientamento nella procedura ex art. 149 c.d.a. non sarebbe necessario convenire in giudizio anche il responsabile del sinistro; tale orientamento fa leva sull’interpretazione testuale del citato art. 149, il quale al comma 6 dispone che “..il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 co. 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione..”.

Secondo questa corrente minoritaria, il termine “soli” andrebbe, di fatto, ad escludere la partecipazione del responsabile, ma questa nuova pronuncia del Supremo Consesso conferma che tale norma, in realtà, intende semplicemente escludere l’impresa assicurativa del responsabile, essendo convenuta quella del danneggiato, come sostituto ex lege.

Infatti, altra e diversa corrente di pensiero ha sempre ritenuto il danneggiante litisconsorte necessario nel giudizio avviato ex art. 149 d.lgs. 209/2005, giacché in caso contrario sarebbe lesa l’integrità del contraddittorio tra le parti.

Tale orientamento, oggi, viene confermato dalla citata ordinanza con la quale si è affermato che: “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144 co. 3 dello stesso codice, nei confronti del danneggiante responsabile”.

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