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15 Gen Inoperatività della polizza assicurativa deducibile per la prima volta in appello
La pronuncia in esame, resa dalla III Sezione della Cassazione civile, stabilisce che l’eccezione d’inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda e, come tale, deducibile per la prima volta in appello: “La produzione per la prima volta in appello, da parte della compagnia di assicurazione, delle condizioni generali di polizza, riguarda la prova del fatto costitutivo del diritto all’indennizzo fatto valere dall’assicurato, vale a dire la ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza, ed è, quindi, ammissibile in quanto indispensabile, a norma dell’art. 345 cod. proc. civ., ai fini della decisione”.
E l’importanza di questa decisione risiede non solo nella circostanza, pur affermata con lapidaria chiarezza nella sentenza del 22 febbraio 2000, n. 1967, che l’eccezione d’inoperatività della polizza assicurativa non costituisca un’eccezione in senso proprio, ma nella circostanza che tale contestazione sia ammissibile per la prima volta in appello.
Nell’aprile del 2003, dinanzi il Giudice di pace di Roma, viene incardinato giudizio nei confronti dell’Assitalia per ottenere la condanna al pagamento dell’indennizzo contrattuale dovuto in relazione ad un infortunio (rottura di un dente incisivo) subito dal minore all’interno di una scuola elementare ed in forza di una polizza assicurativa stipulata in convenzione con la Regione Lazio.
Nella contumacia della Società assicurativa, interveniva la sentenza n. 4821/03, con la quale il Giudice di pace adito, in accoglimento della domanda, condannava la compagnia assicuratrice a pagare all’attore la somma di euro 1.956,32 oltre accessori, comprensiva di euro 400,00 a titolo di danno esistenziale.
Interposto appello da parte di Assitalia S.p.A., il Tribunale di Roma, in accoglimento del gravame, rigettava tutte le domande proposte dall’attore.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in cassazione, affinché la Corte, dichiarata tardiva ed inammissibile la produzione documentale dell’Assitalia, cassasse la citata sentenza.
Epperò la Corte, pur premettendo che la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita – dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi – purtuttavia non considera violato il divieto di svolgere, in sede di gravame, nuove eccezioni (art. 345 c.p.c., comma 2) e nuove produzioni (art. 345 c.p.c., comma 3).
Precisa, infatti, la Corte che l’eccezione d’inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda unicamente evidenziando l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto.
La Corte specifica che la produzione della polizza concerne la prova del fatto principale rappresentato dall’esistenza/inesistenza del diritto all’indennizzo fatto valere dall’assicurato, il cui elemento costitutivo consiste nella ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza.
L’accertamento dell’esistenza della copertura assicurativa è, in definitiva, il controllo dell’esistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno della domanda attorea, cioè un controllo suscettibile di essere svolto finanche “ex officio“, in ogni stato e grado del processo (Cass. 19 settembre 2013 n. 21482).
La polizza è stata ritenuta, proprio per tali ragioni, indispensabile ai fini della decisione, poiché il thema decidendum si risolveva solo – in un contesto nel quale le modalità dell’infortunio erano pacifiche – nella verifica della inclusione o non-inclusione della lesione fisica nella tabella Inail allegata alla polizza.
Cassazione civile, III Sezione, 03/07/2014, n. 15228
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