27 Apr Insidie stradali: la P.A. ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione
La recente sentenza della Cassazione n. 260/2017 ha confermato l’orientamento costante della giurisprudenza in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per negligente manutenzione delle strade.
Difatti, nel caso di sinistro causato da insidia stradale, si configura responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. laddove vi sia una situazione di oggettivo pericolo intrinseco tale da rendere il danno molto probabile e non superabile con ordinaria diligenza e con l’attuazione delle normali cautele.
Pertanto, l’Amministrazione, in qualità di proprietaria delle strade pubbliche, è titolare del potere/dovere di disciplinare e vigilare sulle pertinenze stradali, come previsto espressamente dall’art. 24 del codice della strada.
Nello specifico, la citata sentenza n. 260/2017 è stata pronunciata in merito ad un’ipotesi di sinistro stradale avvenuto a causa di uno “scalino” fra la carreggiata ed il ciglio erboso occultato da vegetazione.
In tali situazioni, il rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. che vincola la pubblica amministrazione si estende anche agli elementi accessori o pertinenze delle strade, con la conseguenza per cui spetta alla stessa l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo.
Pertanto, gli obblighi di custodia in capo alla P.A. si estendono anche nel caso di insidia insistente nella zona non asfaltata ai limiti della sede stradale.
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