La cassazione torna sul danno biologico da morte

14 Mag La cassazione torna sul danno biologico da morte

Se una polizza assicurativa prevede l’indennizzo in caso di invalidità permanente conseguente a malattia, ma nulla prevede espressamente nel caso in cui alla malattia segua il decesso all’assicurato, allora l’assicuratore nulla deve versare in tale ultima ipotesi, in quanto la morte non concretizza un danno biologico.

Con sentenza n. 5197 del 17 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui si parla di invalidità permanente e, più nello specifico, ha spiegato che con questa espressione deve intendersi “uno stato menomativo divenuto stabile ed irremissibile, consolidatosi all’esito di un periodo di malattia: pertanto, prima della cessazione di questa, non può esistere alcuna invalidità permanente“.

La questione riguardava l’interpretazione di un contratto assicurativo che copriva anche il rischio di invalidità permanente causata da malattia; il contraente era deceduto dopo una grave neoplasia e l’assicuratore aveva rifiutato l’indennizzo ritenendo che la morte non concretasse l’insorgere di invalidità permanente.

La Suprema Corte ha avallato tale impostazione enunciando la massima suddetta e, incidentalmente, nel corpo della motivazione della sentenza, ha argomentato che: “I principi appena esposti, infine, sono già stati affermati da questa Corte, sia pure in fattispecie concrete diverse. Infatti, chiamata a stabilire se spettasse o meno il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente in un caso in cui le lesioni patite dalla vittima avevano causato la morte di questa a distanza di tempo dall’infortunio, questa Corte ha già stabilito che ‘se la morte [della vittima] è stata causata dalle lesioni, l’unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall’inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente. Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell’integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un’invalidità permanente. Per l’esattezza l’invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l’individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.”. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di invalidità permanente presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l’organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.

Nessuna interpretazione estensiva del concetto di danno biologico quindi. L’indennizzabilità del decesso a causa di malattia e/o infortunio deve essere oggetto di espressa contrattazione ad opera delle parti, il che significa che il Contraente è chiamato a valutare attentamente le proprie necessità prima di sottoscrivere una polizza.

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