09 Lug La centrale dei rischi

La Centrale dei rischi (CR) – istituita da Banca d’Italia nel 1962 e operativa dal 1964 – è una data base che raccoglie le informazioni sui debiti delle famiglie e delle imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.

L’archivio della CR è alimentato dagli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie, intermediari) obbligati a trasmettere le informazioni relative alla propria clientela sui crediti pari o superiori ai 30mila euro, sui crediti in sofferenza di qualunque importo, sulle garanzie concesse alla propria clientela e quelle ricevute dai propri clienti, sui finanziamenti e sulle garanzie acquistati da altri intermediari.

L’obiettivo è quello di migliorare il processo di valutazione del merito di credito. I dati della CR forniscono infatti la “storia creditizia” di un cliente, cioè la descrizione dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento, favorendo l’accesso al credito per la clientela “meritevole”: chi ha una buona “storia creditizia” è più facile che ottenga un finanziamento e a condizioni migliori.

Inoltre, l’utilizzo di questo archivio informazioni, consente di innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzare la stabilità del sistema finanziario.

Come funziona la centrale dei rischi?

Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

La Banca d’Italia comunica agli intermediari partecipanti l’indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

Gli intermediari possono chiedere informazioni anche su soggetti non clienti ma che hanno presentato una domanda di finanziamento o stanno per rilasciare una garanzia e potrebbero, quindi, diventare loro clienti, esclusivamente per valutarne il merito di credito, cioè la capacità del cliente di rimborsare il finanziamento.

 

Possono usufruirne:

  • lepersone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, o, al loro posto, i soggetti previsti dalla legge (ad esempio il tutore, l’amministratore di sostegno, l’erede o un soggetto munito di delega);
  • lepersone giuridiche, quali enti, società, associazioni, tramite il legale rappresentante o altri soggetti previsti dalla legge (ad esempio il liquidatore, i soci illimitatamente responsabili, i soci di S.r.l., i membri del collegio sindacale).

 

Si può accedere gratuitamente ai dati registrati a proprio nome nella CR presentando una specifica richiesta.

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